Premessa

Alla fine del 1999 nell’ambito dell’Istituto di storia contemporanea “Pier Amato Perretta”, veniva avviata una ricerca storica per lo studio della deportazione in Germania tra il 1943 e il 1945, finalizzata al risarcimento del lavoro forzato cui furono costretti gli italiani.
L’attività promossa dal presidente Ricciotti Lazzero e dal direttore Valter Merazzi, portava alla formazione di un gruppo di lavoro, che provvedeva alla raccolta di documentazione storica ed al suo ordinamento, all’avvio di progetti specifici di ricerca che intercettavano finanziamenti pubblici e privati, all’assistenza diretta ai reduci e ai loro familiari nella compilazione della modulistica Iom, ente deputato dalla fondazione “Memoria, responsabilità e futuro” a raccogliere le richieste di indennizzo in Italia, alla promozione della campagna nazionale per il risarcimento degli “schiavi di Hitler”.
In tale contesto, a riconoscimento dell’attività svolta, Valter Merazzi e Aldo Pavia dell’Aned, venivano nominati rappresentanti presso lo Iom di Ginevra dal Comitato per il risarcimento del lavoro forzato composto dalle principali associazioni nazionali dei reduci. Dopo la morte di Ricciotti Lazzero nel 2002, il gruppo di lavoro è stato coordinato da Valter Merazzi e Maura Sala.

La rilevanza e le dimensioni della documentazione raccolta attraverso ricerca, donazioni, versamenti e depositi, portavano nel 2003 alla creazione del Centro di ricerca “Schiavi di Hitler”/fondo Imi Claudio Sommaruga”, sezione dell’Istituto di Storia Contemporanea “Pier Amato Perretta” , che operava con autonomia scientifica ed economica. Il Centro di ricerca trovava ospitalità presso una sede messa a disposizione dal Comune di Cernobbio con convenzione decennale, dove veniva trasferito il patrimonio documentale.

L’attività del Centro di ricerca ha conseguito risultati e riconoscimenti istituzionali, con un’ampia rete di collaborazioni in Italia e all’estero, giungendo a costituire un polo specializzato di studi sulla deportazione in Germania di rilevanza nazionale.

Nonostante l’esclusione degli Imi e dei deportati civili (ad eccezione dei Kz) dal risarcimento, la raccolta di documenti, testimonianze, pubblicazioni, lo sviluppo di progetti con enti di ricerca in Italia e in Germania, l’assistenza a ricercatori, la promozione e l’aiuto a reduci e parenti nella richiesta della medaglia d’onore concessa dallo Stato italiano, sono proseguiti sino ad oggi.
La realizzazione della mostra sugli schiavi di Hitler e i suoi allestimenti con incontri pubblici nel Comasco, in Lombardia, ma anche in Piemonte, in Puglia e nelle Marche, ha consentito di disporre di uno strumento forte per la divulgazione di questa tragica vicenda in particolare verso le scuole.

Il complesso delle attività è stato sostenuto dallo sviluppo di progetti, da donazioni liberali, da contributi per l’allestimento della mostra e per la partecipazione a iniziative pubbliche, facendo leva in gran parte su lavoro volontario. L’attività svolta in autonomia economica non ha gravato sulle risorse dell’Istituto come certificato nel “Notiziario” annuale dello stesso, giungendo a costituire un fondo di riserva finalizzato alla ricerca sugli schiavi di Hitler.

La necessità di assicurare lo sviluppo dell’attività di ricerca con risorse certe richiede oggi una riformulazione del progetto ed un adeguamento alla dimensione nazionale, attraverso la costituzione di un ente culturale con piena autonomia scientifica, economica ed amministrativa.

Tale ente fa leva sul gruppo di lavoro che ha diretto sin qui il progetto di ricerca e su una rete nazionale di associati e collaboratori scientifici ed appare oggi lo strumento in grado di assicurare la valorizzazione dell’attività svolta, del patrimonio documentale raccolto e delle risorse, in continuità con l’attività svolta dal centro di ricerca Schiavi di Hitler e nell’ambito di un rapporto di collaborazione con l’Istituto di storia Contemporanea “Pier Amato Perretta”.

STATUTO SOCIALE

Denominazione – Sede – Scopo
Art. 1 – E` costituita l’Associazione di promozione sociale: Centro studi “Schiavi di Hitler”,. Essa è retta dal presente statuto, dalla Legge 383/2000 oltre che dalle altre vigenti norme, anche regionali (L.R. 1/2008), in materia di enti associativi non commerciali.
Art. 2 – Essa ha sede nel Comune di Cernobbio.
L’Assemblea dei soci, con propria delibera, ha la facoltà di istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate, nonché aderire ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei suoi scopi sociali.
Art. 3 – L’associazione non ha scopo di lucro e persegue i seguenti scopi finalizzati allo svolgimento di attività di utilità sociale a favore dei propri associati o di terzi:

– valorizzare la riflessione e la memoria storica come elementi di crescita civile.

Nel raggiungimento di tali scopi l’Associazione si propone di:

favorire e promuovere l’attività di ricerca storica e di raccolta documentale sui militari e civili italiani deportati e costretti al lavoro forzato nella Germania nazista tra il 1943 e il 1945 e sostenere la campagna per il loro pieno riconoscimento storico e morale.
fornire strumenti storiografici al dibattito contemporaneo ed alle iniziative pubbliche sui temi della memoria della deportazione, dell’antifascismo e del Movimento di liberazione, della Resistenza civile e non armata, dello sfruttamento forzato e schiavistico del lavoro, della guerra, del razzismo, della libertà, della solidarietà, della giustizia e della pace.

pubblicare studi, promuovere conferenze, organizzare convegni, mostre, corsi di formazione, incontri ed altre attività in collaborazione con istituzioni pubbliche e private e con le scuole di ogni ordine e grado.

assicurare la conservazione e provvedere all’implementazione, ordinamento e fruizione pubblica del patrimonio documentario raccolto nel corso della ricerca storica, avviata nel 1999 nell’ambito dell’Istituto di storia contemporanea “Pier Amato Perretta”, volta allo studio della deportazione degli italiani ed a favore della campagna nazionale per il risarcimento degli Schiavi di Hitler.

La durata dell’associazione è fissata sino al 31 dicembre 2033. Tale scadenza potrà essere prorogata a seguito di delibera Assembleare.

E’ data possibilità all’associazione, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni autonome, anche ricorrendo a propri associati.

Patrimonio, bilancio ed esercizi sociali
Art. 4 – Il patrimonio dell’associazione è costituito: – dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori e dai contributi liberali di terzi destinati al sostegno dell’attività.
– dai contributi versati dai soci al fine di incrementare il fondo di dotazione, nonché da qualsiasi contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità;
– da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
– dai beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione.

Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
– a) quote e contributi degli associati;
– b) eredità, donazioni e legati;
– c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
– d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
– e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
– f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
– g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
– h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
– i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

Il Consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota sociale minima. L’adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota associativa annuale. è comunque facoltà degli aderenti di effettuare versamenti ulteriori. I versamenti al fondo di dotazione, le quote sociali, i contributi, le donazioni, le liberalità e le elargizioni da chiunque pervenute sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione, può darsi luogo alla ripetizione di quanto versato. Tali versamenti non creano altri diritti di partecipazione e segnatamente non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale; è inoltre vietata qualunque rivalutazione di quanto versato. All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Eventuali avanzi di gestione saranno utilizzati a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.
Art. 5 – L’esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed eventualmente il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare all’Assemblea dei soci. I bilanci sono depositati presso la sede dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci. Qualora l’Associazione abbia effettuato raccolte pubbliche di fondi dovrà redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un apposito e separato rendiconto, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate. I rendiconti verranno riportati nel verbale del Consiglio direttivo. Le associazioni di promozione sociale sono tenute per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui alle lettere b), c), d), e), nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all’art. 22 della L.383/2000.

Soci
Art. 6 – Sono soci le persone fisiche e giuridiche (per mezzo dei rappresentanti legali o di loro delegati), che condividendo le finalità dell’Associazione, si impegnino per realizzarle e versino la quota sociale annualmente stabilita dal Consiglio. Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minorenne la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni.
Art. 7 – Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad osservarne lo Statuto ed eventuali regolamenti. Il Consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 90 (novanta) giorni dal loro ricevimento, in assenza di un provvedimento di diniego entro il termine predetto, la domanda si intende accolta. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
Art. 8 – Tutti i soci maggiori di età, in regola con il pagamento della quota associativa, avranno diritto di voto in Assemblea; i soci avranno, inoltre, diritto a conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali; a frequentare i locali sociali, ad accedere a tutti i servizi offerti e gestiti dall’Associazione e a beneficiare di condizioni di favore per tutte le manifestazioni o i servizi promossi dall’Associazione. L’eventuale suddivisione degli aderenti in categorie diverse di soci, non implicherà nessuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell’Associazione. L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo. Nel caso di attività svolta mediante convenzioni con enti pubblici l’associazione assicura i propri aderenti che prestano tale attività contro gli infortuni e le malattie connessi nonché per la responsabilità civile verso terzi. La copertura assicurativa è elemento essenziale della convenzione ed i relativi oneri sono a carico dell’ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.
Art. 9 – I soci avranno l’obbligo di osservare le norme dello Statuto e le delibere adottate dagli organi sociali, di versare la quota associativa, di essere coerenti con gli obiettivi dell’Associazione e prestare il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali offrendo prevalentemente il proprio impegno personale, spontaneo e gratuito.
Art. 10 – La qualità di socio si perde per morte, recesso o esclusione.
Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all’Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio direttivo riceva la notifica della volontà di recesso. Il socio, che non provveda al versamento della quota associativa per un triennio, potrà essere escluso con delibera motivata del consiglio direttivo, che dovrà altresì disporre in merito alla decorrenza dell’esclusione il cui termine non potrà mai essere antecedente a quello individuato al precedente comma del presente articolo. In caso di inadempimento degli altri obblighi assunti a favore dell’Associazione, inosservanza delle disposizioni contenute nello statuto, negli eventuali regolamenti interni o nelle delibere adottate dagli organi sociali o in presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all’Associazione può esserne escluso con deliberazione dell’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione può ricorrere entro 30 giorni al Collegio arbitrale di cui all’articolo 25 del presente Statuto; in tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione non è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

Organi sociali
Art. 11 – Sono organi dell’Associazione:
– l’Assemblea dei soci;
– il Consiglio direttivo;
– il Presidente
– Il Collegio dei revisori dei conti, se nominato

Assemblea dei soci
Art. 12 – L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’associazione ed è organo sovrano dell’associazione stessa. I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio tutte le volte che lo ritenga opportuno e almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale mediante comunicazione affissa nelle sedi dell’Associazione e inviata a ciascun socio via e-mail, o all’occorrenza a mezzo di corrispondenza postale o fax, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno e l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione. L’Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno 1/3 dei consiglieri o da almeno un decimo dei soci, a norma dell’art. 20 C.C.
Art. 13 – L’Assemblea ordinaria delibera in merito a:
– l’approvazione del bilancio consuntivo ed eventuale preventivo;
– gli indirizzi e le direttive generali della Associazione;
– la nomina dei componenti del Consiglio direttivo e l’eventuale nomina del Collegio dei Revisori dei conti
– la nomina nel Consiglio direttivo come membri senza diritto di voto di enti istituzionali e associazioni che condividono i principi e gli scopi dell’associazione e ne sostengono con continuità l’attività.
– gli indirizzi in merito alla formazione della Commissione scientifica.
– l’approvazione di eventuali Regolamenti che disciplinino lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
– quant’altro a lei demandato per legge o per statuto.

Le assemblee ordinarie sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci, in seconda convocazione, qualsiasi sia il loro numero. Esse deliberano a maggioranza semplice dei soci intervenuti.

L’Assemblea straordinaria delibera in merito a:
– le modifiche dell’Atto costitutivo e dello Statuto;
– lo scioglimento dell’associazione e la nomina dei liquidatori.
Il presente statuto è modificato con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci, in seconda convocazione, qualsiasi sia il loro numero. Le delibere dell’Assemblea straordinaria sono prese con il voto favorevole di almeno tre/quarti dei soci presenti.

Per le delibere relative allo scioglimento dell’associazione si veda quanto previsto all’articolo 24 del presente statuto. Per garantire la presenza a quei soci impossibilitati ad essere fisicamente presenti, le assemblee sociali possono, all’occorrenza e nei limiti delle possibilità, svolgersi in teleconferenza.
Art. 14 – Tutti i soci, maggiori di età e per i minori i rispettivi genitori, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di intervenire alle Assemblee e di esercitare liberamente il proprio diritto di voto. Ogni socio ha un voto ed è liberamente eleggibile a tutte le cariche associative. Ogni socio può rappresentare con delega scritta fino ad un massimo di altri tre soci. Non è ammesso il voto plurimo.
Art. 15 – L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione e in sua mancanza dal Vicepresidente. In mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio Presidente fra i soci presenti. Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario, e all’occorrenza due scrutatori. Spetta al Presidente dell’Assemblea verificare la regolarità delle deleghe, garantire il diritto di intervento e coordinare i lavori dellaAssemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Delle delibere Assembleari è data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.

Consiglio direttivo
Art. 16 – L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero minimo di cinque a un numero massimo di undici membri eletti tra i soci dall’Assemblea per la durata di quattro anni e rieleggibili. Il Consigliere, che non interviene a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto e sarà sostituito con le modalità sopra indicate. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri l’intero Consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. Partecipano alle sedute del consiglio direttivo, senza diritto di voto, in seguito a delibera assembleare, i rappresentanti degli enti istituzionali ed associazioni che condividono i principi e gli scopi dell’associazione e ne sostengono con continuità l’attività. Partecipa alle sedute del Consiglio direttivo, come membro senza diritto di voto, un rappresentante dell’Istituto di Storia Contemporanea “Pier Amato Perretta” di Como.
Art. 17 – Il Consiglio nomina nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente,ed eventualmente un Segretario. E’ facoltà del consiglio direttivo nominare un Direttore scientifico per il coordinamento e lo svolgimento dell’attività. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio per lo svolgimento del loro lavoro collegiale, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ed eventuali compensi, entro i limiti di legge, per lo svolgimento di particolari incarichi. Il Consiglio nomina la Commissione scientifica secondo gli indirizzi dell’Assemblea.
Art. 18 – Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 3/5 (tre/quinti) dei suoi membri e comunque almeno due volte all’anno per deliberare in ordine al consuntivo ed all’eventuale preventivo ed all’ammontare della quota sociale.
Art. 19 – Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio direttivo può svolgersi anche in teleconferenza. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art. 20 – Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla redazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all’Assemblea; alla nomina di dipendenti e collaboratori determinandone la retribuzione; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l’approvazione dell’Assemblea.

Il Presidente e il Vicepresidente
Art. 21 – Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio direttivo e cura l’esecuzione delle relative deliberazioni. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogni qualvolta questi sia impedito nell’esercizio delle proprie funzioni.
Collegio dei Revisori dei conti
Art. 22 – l’Assemblea ordinaria può provvedere alla nomina del Il Collegio dei Revisori. Esso è composto da uno a tre membri e da uno a due supplenti, scelti anche tra i non aderenti, a cui è affidato il compito di curare il controllo delle spese e sorvegliare la gestione amministrativa per poi riferire all’Assemblea in sede di approvazione del bilancio. L’incarico di Revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere. Per la sua durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio direttivo. Il Collegio dei Revisore dei conti sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza della legge, dello statuto e degli eventuali regolamenti, partecipa di diritto alle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verifica la regolarità e la conformità dei bilanci alle scritture contabili, dà il suo parere sui bilanci. A tale scopo il Collegio si riunisce almeno due volte all’anno.

Commissione Scientifica
Art. 23 – La Commissione scientifica è nominata dal Consiglio direttivo secondo gli indirizzi dell’Assemblea ordinaria. Essa non ha alcun potere di carattere amministrativo.
La Commissione Scientifica fornisce indicazioni in ordine alla elaborazione del piano di lavoro annuale e ne valida i risultati. Possono far parte della Commissione Scientifica anche non soci che abbiano particolari competenze nel campo della ricerca, della divulgazione e della comunicazione o rappresentanti di enti ed istituzioni qualificate.

Scioglimento
Art. 24 – L’Associazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile da conseguire. Il raggiungimento dello scopo o la sua impossibilità dovranno essere preventivamente accertati con deliberazione del Consiglio Direttivo. L’Assemblea straordinaria dei Soci delibera, con voto favorevole di 3/4 dei soci presenti in regola con la quota sociale annuale, la messa in liquidazione dell’Associazione e nomina due liquidatori che sostituiscono il Consiglio direttivo e sono investiti dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione al fine di provvedere alle procedure di estinzione dell’Associazione. I liquidatori sono tenuti all’obbligo di rendiconto all’Assemblea.
E’ fatto in ogni caso divieto di devolvere anche in modo indiretto a terzi il patrimonio residuo dell’Ente; in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’Art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Controversie
Art. 25 – Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l’Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, al giudizio di un Collegio arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, nominati dal Presidente del Tribunale di Como. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

Norme applicabili
Art. 26 – Per disciplinare ciò che non si sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle vigenti norme in materia di enti e a quanto previsto dal Codice Civile nonché dal D. Lgs. 460/97 e successive modifiche ed integrazioni.