STATUTO SOCIALE del Centro studi Schiavi di Hitler ETS
Art. 1 – Denominazione, sede e durata
È costituita, l’associazione denominata “Centro studi Schiavi di Hitler Ente di Terzo settore (o ETS)” di seguito, in breve, “associazione”.
L’associazione ha sede legale nel Comune di Cernobbio (CO) e la sua durata è illimitata.
Art. 2 – Ordinamento interno e Statuto
L’associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017, delle relative norme d’attuazione, della Legge Regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’ordinamento interno dell’associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento delle attività dell’organizzazione stessa. Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’art. 12 delle preleggi del Codice Civile.
Art. 3 – Finalità
L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
In particolare intende valorizzare la memoria e la riflessione storica come elementi di crescita civile.
Art. 4 – Attività di interesse generale
1 – L’associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.
2 – In particolare l’associazione si propone di:
- favorire e promuovere l’attività di ricerca storica e di raccolta documentale sui militari e civili italiani deportati e costretti al lavoro forzato nella Germania nazista dopo l’8 settembre 1943 e sostenere la campagna per il loro riconoscimento storico e morale;
- fornire strumenti storiografici al dibattito contemporaneo ed alle iniziative pubbliche sui temi della memoria della deportazione, dell’antifascismo, del Movimento di Liberazione, della Resistenza civile e non armata, della Costituzione, dello sfruttamento forzato e schiavistico del lavoro, della guerra, del razzismo, della libertà, della solidarietà, della giustizia e della pace;
- pubblicare studi, promuovere conferenze, organizzare convegni, mostre, corsi di formazione, incontri ed altre attività in collaborazione con istituzioni pubbliche e private e con le scuole di ogni ordine e grado;
- provvedere all’implementazione del patrimonio documentale, assicurandone conservazione, ordinamento e fruizione pubblica;
- provvedere all’implementazione del patrimonio documentale, assicurandone conservazione, ordinamento e fruizione pubblica;
- erogare contributi liberali, beni o servizi ad associazioni che svolgono attività di promozione della memoria storica o di natura solidaristica a supporto di condizioni di fragilità.
Art. 5 – Attività diverse
L’associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell’art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio direttivo l’individuazione di
dettaglio di tali attività.
Art. 6 – Raccolta fondi
L’associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e
correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
Art. 7 – Soci
L’adesione al Centro studi Schiavi di Hitler è libera e volontaria e viene rinnovata annualmente mediante il versamento della quota sociale che è indivisibile e non trasferibile ad alcun titolo.
Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’Associazione.
I soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’associazione o che presentano domanda d’ammissione.
Possono essere soci le persone fisiche, gli organismi, le associazioni e gli enti senza scopo di lucro che ne condividono lo spirito e gli ideali e ne accettano lo Statuto.
Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minorenne la domanda di adesione, rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde per tutte le sue
obbligazioni.
Art. 8 – Modalità di associazione
I soggetti che intendono far parte dell’associazione devono presentare richiesta scritta.
L’ammissione all’associazione è deliberata dal Consiglio direttivo e annotata nel libro degli associati.
In caso di rigetto l’organo di amministrazione deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all’interessato.
L’interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l’Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
Art. 9 – Diritti e doveri degli associati
L’associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
Ciascun associato ha diritto:
- di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- di essere informato sulle attività dell’associazione;
- di partecipare alle attività promosse dall’associazione;
- di conoscere l’ordine del giorno delle Assemblee;
- di recedere in qualsiasi momento;
- di esaminare i libri sociali previa richiesta motivata e scritta al Presidente, o all’Organo di Controllo se presente;
- di votare in assemblea purché in regola con la quota associativa.
Ciascun associato ha il dovere di:
- rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali e con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo sociale;
- versare la quota associativa secondo l’importo stabilito dall’Assemblea.
I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell’associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall’Assemblea.
La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso, di scioglimento degli enti associati o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo.
Art. 10 – Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio si perde in caso di decesso, scioglimento degli enti associati, recesso o esclusione.
L’associato può in ogni momento recedere senza oneri dall’associazione dandone comunicazione scritta. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all’associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all’associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell’associazione.
L’esclusione è decisa dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo.
Tale delibera deve essere comunicata al soggetto interessato, il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all’Assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell’Associazione.
Nel caso di mancato versamento della quota associativa per un triennio, il Consiglio direttivo può deliberare l’esclusione senza ulteriori formalità.
Art. 11 – Attività di volontariato
L’attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dal Consiglio direttivo o in un eventuale regolamento approvato dall’Assemblea.
Art. 12 – Organi sociali
- Gli organi dell’associazione sono:
a. l’Assemblea dei soci;
b. il Consiglio direttivo;
c. il Presidente;
d. Il Segretario, se nominato;
e. Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge. - Gli organi sociali hanno la durata di tre esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
- Fatta eccezione per l’Organo di Controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.
Art. 13 – Assemblea
- L’associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l’uguaglianza dei soci.
- L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
- L’Assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.
- Sono ammessi al voto i soci iscritti nel registro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
- I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
- Non può essere conferita la delega ad un componente Consiglio Direttivo o di altro organo sociale o a un dipendente.
- È possibile partecipare all’Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell’identità dell’associato e la legittimazione dei votanti.
Art. 14 – Competenze dell’Assemblea
L’Assemblea ordinaria ha il compito di:
- eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell’Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il programma di attività e il preventivo economico per l’anno successivo;
- approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte;
- deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all’associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- fissare l’ammontare del contributo associativo;
L’Assemblea straordinaria ha il compito di:
- deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione.
Art. 15 – Convocazione dell’Assemblea
- L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’associazione in via ordinaria, almeno una volta all’anno entro il 31 maggio , e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’associazione.
- L’Assemblea si riunisce altresì su richiesta motivata e firmata da almeno un terzo (1/3) degli associati, oppure dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.
- L’Assemblea è convocata, almeno dieci (10) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell’avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell’associazione. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, dell’ora e della data dell’adunanza.
Art. 16 – Validità dell’Assemblea e modalità di voto
- L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
- In sede straordinaria, per la modifica dello statuto, l’Assemblea è valida con la presenza o rappresentanza dei due terzi dei soci in prima convocazione o di un terzo di essi in seconda convocazione, e delibera con il voto della metà dei presenti.
- All’Assemblea straordinaria che delibererà sullo scioglimento dell’associazione, occorrerà la presenza o la rappresentanza dei tre quarti dei soci in prima convocazione o della metà dei soci in seconda convocazione e delibererà con il voto dei tre quarti dei presenti.
- I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull’attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
- All’apertura di ogni seduta, l’Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
- Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
- E’ possibile il voto per corrispondenza o per via elettronica a condizione che sia possibile accertare l’identità e la legittimazione dei votanti.
- Il verbale della seduta è conservato presso la sede dell’associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci secondo quanto stabilito nell’art. 21 comma 5.
- Le decisioni dell’Assemblea impegnano tutti i soci,
Art. 17 Consiglio direttivo
- Il Consiglio direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.
- Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
- Il Consiglio direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 11 componenti, eletti dall’Assemblea tra gli associati. L’Organo di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.
- I componenti del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per a durata di 3 esercizi e possono essere rieletti.
Art. 18 – Competenze del Consiglio direttivo
Il consiglio direttivo ha il compito di:
- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea;
- deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- gestire la contabilità e amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell’associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- predisporre e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il preventivo economico ed il programma di attività;
- predisporre e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio consuntivo nonché la relazione sulle attività svolte;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;
- adempiere alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- deliberare in merito all’esclusione di soci;
- proporre all’Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti;
- nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso.
Art. 19 – Funzionamento del Consiglio direttivo
- Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive.
- Il consiglio direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l’ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il presidente convoca Assemblea per la nomina dei nuovi componenti I consiglieri così nominati scadono al termine del mandato del Consiglio direttivo come gli altri componenti.
- Il consiglio direttivo decade qualora la maggioranza dei suoi componenti sia dimissionaria. Il presidente convoca con urgenza l’Assemblea per la nomina dei nuovi componenti.
- Il consiglio direttivo può essere revocato dall’Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.
- Il consiglio direttivo è convocato, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite mezzo elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere inoltrata almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.
- Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l’anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
- Le riunioni del consiglio direttivo si ritengono valide anche senza convocazione qualora siano presenti nel medesimo momento tutti i consiglieri e tutti i presenti concordano sulla validazione del momento.
- Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
- Il consiglio direttivo può tenersi per audio e/o videoconferenza, a condizione che sia consentito di accertare l’identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all’ordine del giorno.
- Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- Di ogni riunione del Consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all’uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.
Art. 20 – Presidente
Il Presidente è il legale rappresentante dell’associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio e può conferire deleghe o procure secondo le leggi vigenti in materia.
Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.
Inoltre:
- convoca e presiede l’assemblea e le riunioni del consiglio direttivo e dà esecuzione alle loro delibere;
- ha facoltà di invitare alle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo persone di particolare rilievo e/o di interesse per l’associazione;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie e quietanze; sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.
Art. 21 – Segretario/tesoriere
Il segretario/tesoriere, se nominato, verbalizza e sottoscrive le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali nei limiti previsti dall’art. 23 comma 5.
Art. 22 – organo di controllo
L’Assemblea nomina l’Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia
obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del D.Lgs. 117/2017.
Art. 23 – Libri sociali
- L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a. il libro degli associati;
b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
d. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
e. il libro dei volontari, contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell’ambito dell’associazione
f. il libro dei cespiti, contenente l’inventario di arredi e strumenti, i cataloghi del patrimonio bibliografico e archivistico del Centro studi, dei reperti storici e dei beni immateriali frutto dell’attività dell’associazione. - I libri di cui alle lettere a), b), c), e), f) sono tenuti a cura del Consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono.
- I verbali dell’Assemblea e del Consiglio direttivo devono contenere la data, l’ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all’ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
- Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.
- Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta motivata all’organo competente con un preavviso di 30 giorni.
Art. 24 – Risorse economiche
Le entrate economiche dell’associazione sono rappresentate da:
a. quote associative;
b. contributi pubblici;
c. contributi privati;
d. donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
e. fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
f. entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
g. altre entrate espressamente previste dalla legge;
h. eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.
Art. 25 – Esercizio sociale e bilancio
- L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
- Il bilancio consuntivo, redatto in conformità all’art. 13 del D.lgs. 117/2017, la relazione sulle attività
- svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte, la bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono predisposti dal consiglio direttivo e devono essere approvati dall’Assemblea entro il 30 maggio.
Art. 26 – Divieto di distribuzione degli utili
- L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del
D.lgs. 117/2017. - Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Art. 27 – Devoluzione del patrimonio
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all’art 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall’Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo.
Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9, comma 1, del D.lgs. 117/2017-
Art. 28 – Disposizioni finali
Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.